L’AQUILA – Sulla Gazzetta Ufficiale n.304, del 31 dicembre 2011, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, del 6 ottobre 2011, volto a dare attuazione al disposto dell’art. 5, comma 2 ter, del decreto legislativo n. 286/98 e successive modifiche, concernente il contributo economico che gli stranieri devono versare per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

Nel citato provvedimento, all’art. 1 vengono stabiliti gli importi dovuti dallo straniero, la cui entità varia in relazione alla durata dell’autorizzazione al soggiorno, come di seguito riportato:
a) euro 80 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiori o pari ad un anno;

b) euro 100 per i permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni;
c) euro 200 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1 lett. a) del decreto legislativo n.286/98 (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società, di altro Stato membro dell’Unione).

Sono esclusi dal versamento del contributo, ai sensi dell’art. 3, le sottonotate categorie di stranieri:
a) stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
b) stranieri di cui all’art. 29, comma 1 lett b) del decreto legislativo n.286/98 (figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare);
c) stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche e loro accompagnatori;
d) stranieri richiedenti il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
e) stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Vale sottolineare che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, il contributo in parola si va ad aggiungere agli oneri già a carico dello straniero relativi al costo del permesso di soggiorno elettronico, nonché alle spese relative all’accettazione delle istanze presso gli uffici postali e dell’imposta di bollo, che non subiscono variazioni.
L’onere del pagamento del contributo in parola decorre dal trentesimo giorno dalla pubblicazione del decreto, pertanto riguarderà le istanze presentate a partire dal 30 gennaio 2012.

Per quanto attiene alle modalità relative al versamento, il decreto in oggetto stabilisce che l’importo del contributo e del permesso di soggiorno elettronico devono essere versati in un’unica soluzione, tramite bollettino, sul conto corrente postale nr. 67422402, intestato a:  Ministero dell’Economia e Finanze Dipartimento del Tesoro, con causale “importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico” disponibile presso tutti gli uffici postali.


Il versamento in parola costituisce, unitamente agli altri previsti dalla normativa vigente, requisito da verificare nell’ambito dell’attività istruttoria dell’Ufficio Immigrazione. Se l’importo versato è inferiore rispetto a quello dovuto, l’operatore dovrà sospendere la trattazione della istanza in modo da consentire al richiedente l’integrazione dell’importo presso un ufficio postale Sportello Amico.

Qualora la somma corrisposta dallo straniero sia eccedente rispetto a quanto dovuto in relazione alla durata del permesso di soggiorno, il sistema è stato predisposto per generare una nota riportante le indicazioni utili allo straniero volte a richiedere il rimborso della parte eccedente. In tali casi l’istanza proseguirà l’ordinario iter di lavorazione.

 

 

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Registrazione Tribunale dell’Aquila n.560 del 24/11/2006 – PI 01717150666

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