L’AQUILA – “Le segnalo la incresciosa situazione venutasi a creare dopo il sisma del 6 aprile per quel che concerne la sospensione dei versamenti tributari, con particolare riferimento ai bolli auto. L’Aquila, infatti,  ha ottenuto dal precedente Governo la sospensione delle tasse e la decurtazione delle stesse del 60 per cento”. Comincia così la lunga nota che Gianfranco Giuliante scrive al Ministro Fabrizio Barca. “Una misura
sacrosanta  – prosegue – per un popolo stremato che in pochi secondi ha visto stravolta la propria esistenza.
Tale misura, però, decisa in data 12 novembre 2011 ha finito per agevolare soltanto  chi aveva scelto di usufruire della sospensione del versamento dei tributi. In tutte le ordinanze, infatti, si precisa
che “non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”. Appare evidente che il contribuente si è trovato a scegliere su un metodo di pagamento (accettare la sospensione per poi versare successivamente o
continuare nei pagamenti), ma lo ha fatto ignorando condizioni stabilite successivamente (decurtazione del 60% e rateizzazione in 120 rate) e quindi sconosciute al momento della scelta. Soluzione più favorevole riservata solo a chi aveva sospeso i pagamenti. Conseguentemente le allocuzioni “al netto di quanto già versato” e “non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”, presenti nelle diverse ordinanze emesse prima dell’abbattimento, creano una condizione di oggettiva disparità di trattamento che è stata già censurata, per casi simili, dalla Corte Suprema di Cassazione (Cass. Civ. Sez IV del 01/10/2007 n° 20641). La Suprema Corte, infatti, in un ottica adeguatrice ai principi costituzionali, in particolare a quello di parità di trattamento in situazioni uguali (art. 3) specifica che “diversamente opinando, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti passivi nella medesima fattispecie tributaria: in modo specifico tra chi non ha pagato e chi ha pagato”.
Esattamente ciò che è successo a L’Aquila. Dello stesso avviso la sez. IV della commissione tributaria di Catania che con sentenza n° 75/04/10 del 16 dicembre 2009 dep. Il 3/2/2010 ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva richiesto la restituzione dei tributi versati in più rispetto alla riduzione stabilita ex post. Ora, appare evidente la necessità che il Governo intervenga per superare tale disparità in quanto è l’unica Istituzione deputata ad intervenire poiché le norme che inibiscono la restituzione dell’eccedenza sono di rango statale. Stante la disciplina citata la Regione non può determinarsi in quanto ogni suo atto sarebbe palesemente illegittimo in quanto difforme alla normativa statale che dispone in materia. Analogamente a quanto sopra esposto anche per il bollo auto si presentano le stesse criticità. Per quei cittadini del cratere che hanno pagato nonostante la sospensione disposta , l’ACI ha comunicato che le targhe, ovvero i versamenti effettuati durante il periodo di sospensione (aprile 2009-luglio 2010) sono state circa 96.000, per un ammontare complessivo di oltre 15 milioni di euro. Oggetto di restituzione sarebbero, pertanto, circa 9 milioni, una cifra importante per i cittadini del cratere ancora alle prese con mille difficoltà. Per raggiungere tale scopo e sanare la sperequazione ritengo necessario un intervento del Governo che siamo sicuri avrà l’appoggio concreto dei rappresentanti abruzzesi nelle diverse istituzioni”.

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Registrazione Tribunale dell’Aquila n.560 del 24/11/2006 – PI 01717150666

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