L’AQUILA-Novanta milioni per le aziende che già operano nel comprensorio aquilano e per quelle che inizieranno la propria attività entro la fine del 2014. Il ministro Corrado Passera ha firmato il decreto per la ‘Zona Franca’ dell’Aquila. Il provvedimento prevede una serie di agevolazionio come l’esenzione dalle imposte sui redditi aziendali, dall’Ires, dall’Irpef, dalla tassa regionale sulle attività produttive fino all’esonero dal versare i contributi sui salari ai lavoratori dipendenti. Ma ecco il decreto sulla ‘Zona Franca’ dell’Aquila articolo per articolo.
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, salvo quanto previsto al comma 2 e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4, le imprese:
a) di piccola e micro dimensione, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/36l/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;
b) già costituite alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 11, purché la data di costituzione dell’impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014, e regolarmente iscritte al Registro delle imprese;
c) che svolgono la propria attività all’interno della ZFU, ai sensi di quanto previsto ai commi 5 e 6; d) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
I ‘NON AMMESSI’
Non sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti che si trovano in una o più delle condizioni individuate dall’articolo l del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) e successive modifiche e integrazioni (nel seguito Regolamento (CE) n. 1998/2006). In particolare, le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse:
a) a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;
c) per lo svolgimento di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
d) per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
e) a imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002; j) a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 3
L’ESENZIONE SUI REDDITI
Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell ‘importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto previsto al comma 5, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di
accoglimento della istanza di cui all’articolo Il, nei limiti delle seguenti percentuali:
a) 100 percento, per i primi cinque periodi di imposta;
b) 60 percento, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
c) 40 percento, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
d) 20 percento, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimi
ESENZIONE DALL’IMPOSTA REGIONALE ATTIVITà PRODUTTIVE
1.Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza di cui all’articolo Il, dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta.
2.Ai fini di cui al comma l, per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.
3.I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza di cui all’articolo Il, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.
4.Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione, ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3, della quota di valore della produzione netta per cui èpossibile beneficiare dell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
ESENZIONE DALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Per gli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolò 2 per l’esercizio de Il ‘attività d’impresa, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per l’anno 2012.
ESONERO DAL VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE
1.Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30 percento degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro del lavoro, della salute e delle politiche sociali lO dicembre 2009, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:
a) 100 per cento, per i primi cinque anni; b) 60 percento, per gli anni dal sesto al decimo; c) 40 percento, per gli anni undicesimo e dodicesimo; d) 20 percento, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
CUMULO
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre agevolazioni, fatti salvi eventuali divieti in tal senso previsti dalle nonne che regolano le modalità di tali aiuti, anche concesse all’impresa a titolo di de minimis. In tale ultimo caso, le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili nel limite dell’importo di 200.000,00, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, nell’arco di tre esercizi finanziari, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006. 8
I CONTROLLI
1. Le Amministrazioni competenti, nell’ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle esenzioni, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al competente agente della riscossione e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico, all’Agenzia delle entrate e all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l’eventuale perdita, successivamente all’accoglimento dell’istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d).