L’AQUILA – ”E’ opportuno che venga detta tutta la verità e non solo metà, quella che fa comodo. L’ASM si è dotata di un regolamento avanzamenti e promozioni, noto alla sigla sindacale autrice del presente comunicato, dove è previsto in maniera chiara che, laddove ne ricorresse la necessità, qualsiasi copertura di un ruolo dovrà essere assoggettata a bando di concorso interno per identificare il soggetto più adatto a ricoprirlo.
Si è creato il caso, in quanto due figure operanti nel settore amministrativo hanno dato le dimissioni a far data dal 1 marzo p. v.
L’azienda, applicando in maniera rigida il regolamento di cui si è dotata, ha indetto bando di concorso interno per profilo amministrativo con graduatoria aperta, proprio per consentire l’affiancamento formativo in sostituzione delle figure che hanno dato le dimissioni.
Purtroppo, questa volta, l’azienda non ha accettato forzature né operazioni poco trasparenti di chiamate nominali, come, ahimè, fatto spesso in passato ed ha consentito a QUALSIASI operatore che ne avesse i requisiti di partecipare al bando.
Inoltre, relativamente alla ventilata ipotesi di assunzioni prossime, ricordo che dal 2007 le assunzioni in azienda sono state effettuate solo a seguito di imposizione dell’Autorità giudiziaria cui si erano rivolti soggetti che avevano maturato un diritto soggettivo all’assunzione o all’indennizzo, a causa di una serie di concorsi (promesse) avviati da precedenti gestioni e a cui non si è dato seguito.
Questa cosa ha causato grossi esborsi da parte dell’azienda (decine di migliaia di euro) per gli indennizzi e l’obbligo di assunzione. Purtroppo questa sequela di ricorsi non è ancora terminata.
Di questi danni dovrebbe rispondere l’amministrazione precedente al 2007, almeno moralmente.
E’ emblematico, in conclusione, che venga impugnato un comportamento corretto e previsto dal regolamento e, al contrario, taciuto il danno arrecato all’azienda dalle precedenti gestioni con concorsi avviati ed a cui non si è dato seguito, senza neanche prevedere nei bandi una clausola di annullamento, lasciando alle gestioni successive l’onere di soccombere o, al massimo, di transare nei confronti di chi ha maturato un diritto soggettivo in quanto vincitore di concorso. Chi è che predica bene e razzola male?”
Luigi Fabiani