L’AQUILA- Il gestore di un impianto sciistico puo’ essere ritenuto responsabile di un incidente occorso a uno sciatore, e quindi essere condannato a risarcirgli il danno subito, se non adotta “adeguate protezioni e segnalazioni solo quando sussistono condizioni particolari di pericolo”. A puntualizzarlo e’ la terza sezione civile della Cassazione, rigettando il ricorso di un uomo, il quale chiedeva un risarcimento pari a 250 milioni di vecchie lire per i “gravi danni subiti” nel 1999, a seguito di una caduta dagli sci, avendo urtato una staccionata di legno che delimitava la pista.

I giudici del merito (il tribunale di Bolzano prima, e la Corte d’Appello di Trento – sezione distaccata di Brunico – poi) avevano rigettato il ricorso, rilevando che l’infortunio era riconducibile alla “esclusiva responsabilita’” dello sciatore, per cui non vi erano i presupposti per riconoscergli il risarcimento “per fatto illecito” ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. I giudici, in particolare, avevano rilevato che lo sciatore procedeva “a velocita’ non consona, lungo una pista di media difficolta’ (rossa) larga circa trenta metri” in una zona “ad ampia visibilita’” e quindi “in assenza di quelle condizioni particolari che, secondo la normativa di settore, impongono misure protettive al gestore della pista”. Anche la Suprema Corte ha condiviso queste conclusioni, rilevando che e’ stata accertata “la non sussistenza della situazione di pericolo, stante la larghezza della pista, la mancanza di curve, la visibilita’, la mancanza di pendenza verso l’esterno”, oltre che “la condotta colposa del danneggiato”, in relazione alla “velocita’ non adeguata”

“MA SCIARE E’ UN’ATTIVITA’ SPORTIVA INTRINSECAMENTE PERICOLOSA”

 I giudici di Piazza Cavour sottolineano, in ogni caso, la “natura intrinsecamente pericolosa dell’attivita’ sportiva esercitata sulle piste da sci, l’estensione delle stesse e la naturale possibile intrinseca anomalia delle piste, anche per fattori naturali”, ma per individuare un comportamento colposo del gestore degli impianti, con conseguente risarcimento del danno, “e’ necessario che il danneggiato provi l’esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti”. Sul gestore delle piste, invece, “ricade l’onore della prova di fatti impeditivi della propria responsabilita’ – conclude la sentenza – quali la possibilita’ in cui l’utente si sia trovato a percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo”

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Registrazione Tribunale dell’Aquila n.560 del 24/11/2006 – PI 01717150666

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