L’AQUILA – La giunta comunale dell’Aquila, su proposta dell’assessore alle Attivita’ produttive Marco Fanfani, ha approvato la delibera relativa alla definizione dei criteri e degli indirizzi per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile.
“Per impianto mobile o provvisorio – si legge nella delibera – si intende un impianto amovibile, ossia non dotato di opere che ne pregiudichino un’agevole rimozione. Nelle more dell’approvazione del definitivo Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile le nuove installazioni sono possibili solo su aree pubbliche e in sostituzione di impianti fissi esistenti, legittimamente autorizzati prima del 6 aprile 2009, finalizzate a minimizzare il campo elettromagnetico nonche’ a favorire la coabitazione e, in generale, il miglioramento ambientale. A tal fine le relative proposte devono essere corredate di specifica convenzione esplicativa degli interventi di miglioramento, quali, a titolo di esempio, rotatorie stradali, pubblica illuminazione, sistemazione parcheggi. L’istanza, completa della documentazione necessaria, – prosegue la delibera – dovra’ essere presentata al Suap (Sportello unico per le attivita’ produttive), cui compete il compito di acquisire tutti i pareri interessati al fine di sottoporre l’iniziativa all’approvazione della giunta comunale (perizia giurata che attesti la mancanza, nell’area da servire, di segnale di rete della societa’ richiedente, pareri Arta e Asl, scheda tecnica e descrittiva, valutazioni del campo elettrico, del fondo elettromagnetico e dell’impatto acustico). L’autorizzazione non e’ necessaria per gli impianti con potenza complessiva non superiore a 2 watt, per i quali e’ prevista la sola comunicazione al Comune, alla Asl e all’Arta, quarantacinque giorni prima dell’installazione. Il solo adeguamento tecnologico di un impianto autorizzato, che non determina incremento di campo elettromagnetico, potra’ essere eseguito tramite istanza al Suap e previa acquisizione dei pareri Asl, Arta e, ove necessario, dell’autorizzazione paesaggistica”.
L’installazione di impianti provvisori e’ invece vietata su ospedali, case di cura e di riposo, edifici scolastici, parchi pubblici e in zone classificate come aree di interesse paesaggistico-ambientale, storico-architettonico o monumentale – archeologico. In ogni caso, al termine prefissato l’area deve essere ripristinata dalla societa’ che gestisce l’impianto. Decorsi i termini, la mancata rimozione si configura, sulla base della delibera approvata dall’esecutivo, come installazione non legittimata e, come tale, soggetta alle sanzioni previste dalla normativa. Lo stesso gestore, inoltre, e’ tenuto a effettuare, ad impianto attivato e alla massima potenza, tramite l’Arta, un controllo in funzione, relativamente ai valori di campo elettromagnetico prodotti. La mancata comunicazione al Comune di quest’ultimo tipo di verifica costituisce motivo di disattivazione dell’impianto. I gestori, sempre sulla base della delibera devono altresi’ monitorare gli impianti attraverso un programma semestrale.