L’AQUILA – Il governo Monti, su proposta del ministro per gli Affari Regionali Piero Gnudi, ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale le due più importanti leggi della regiona Abruzzo: la Legge Finanziaria Regionale 2013 e il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013. Per quanto riguarda il Bilancio di Previsione nelle motivazione dell’impugnativa si legge “la norma in esame si pone in contrasto col principio di equilibrio del bilancio contenuto nell’art. 81, quarto comma, nonché con l’art. 117, terzo comma della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica”.
Di seguito riportiamo integralmente le motivazioni delle impugnativa.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).
Motivi dell’impugnativa
La legge regionale in esame contiene talune disposizioni illegittime tra cui una di carattere sanitario. In proposito è opportuno premettere che la Regione Abruzzo, per la quale è stata verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato il 6 marzo 2007 un accordo con i Ministri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che prevede una serie di interventi da attivare nell’arco del triennio 2007-2009 finalizzati a ristabilire l’equilibrio economico e finanziario della Regione nel rispetto dei livelli assistenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 1 comma 180, della legge 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). La Regione Abruzzo, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all’art. 1, comma 180, della legge n. 311/04, nonché dell’intesa Stato ? Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, è stata commissariata ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell’art. 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all’art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003. Nella seduta dell’11 settembre 2008, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina di un Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Abruzzo e nella seduta del 12 dicembre 2009 il Commissario è stato individuato nella persona del Presidente della Regione pro tempore. Successivamente, ai sensi dell’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Commissario ad acta, con la delibera n. 44/2010 del 3 agosto 2010, ha approvato il Programma operativo 2010 (successivamente integrato con la delibera n. 77/2010 del 22 dicembre 2010) con il quale dà prosecuzione al Piano di Rientro 2007-2009. Ciò premesso si rileva che l’art. 7, comma 4, della legge regionale in esame, opera una riprogrammazione degli importi non utilizzati iscritti in bilancio per il rimborso dell’anticipazione di liquidità per la copertura dei debiti sanitari, di cui all’art. 2, comma 98, della L. n.191/2009. Tali somme non utilizzate dalla regione e per la quale non è sorto nessun obbligo di rimborso, nel bilancio di previsione 2013, sono state destinate al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico regionale. In sintesi, la ricollocazione di risorse finalizzate al settore sanitario a funzioni extra-sanitarie, risulta impropria in quanto non è ancora stata puntualmente definita la situazione del debito pregresso, che incide tuttora sullo stato del patrimonio e sulla corretta gestione della liquidità delle aziende sanitarie. Per tali ragioni la disposizione in questione contrastando con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 2, comma 98, della L. n.191/2009, viola l’articolo 117, terzo comma, nonché l’articolo 81, quarto comma della Costituzione. I seguenti articoli della norma in esame, inoltre, risultano privi della necessaria copertura finanziaria: Art.16: la norma prevede un contributo a fondo perduto pari ad euro 400,00 in favore del CRAB (Consorzio di ricerca applicata alle biotecnologie), il cui onere è posto a carico del bilancio regionale per l’esercizio 2013 sul cap, 101584, U.P.B. 07.01.004, che risulta privo di copertura finanziaria. Art. 19: la norma quantifica in euro 300.000,00 gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo in esame e li pone a carico del cap. 281602, U.P.B. 05. 01.007, il cui stanziamento per l’anno 2013, pari ad euro 100.000, risulta essere insufficiente a garantire la relativa copertura finanziaria. Art. 27: la norma prevede per l’anno 2013 un contributo di curo 45.000,00 in favore dell’Associazione On The Road Onlus di Pescara, senza indicare il capitolo su cui tale onere è destinato a gravare. Art. 28: la norma quantifica in euro 50.000,00 l’onere derivante dal contributo straordinario per la gestione forestale sostenibile, ponendolo a carico del bilancio regionale per l’esercizio 2013 sul capi 111416, U.P.B. 07.01.002, che risulta privo di copertura finanziaria. Tali disposizioni sono pertanto in contrasto con l’articolo 81, quarto comma, della Costituzione e conseguentemente contrastano con i principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica recati dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Per le motivazioni esposte, le disposizioni sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013
Motivi dell’impugnativa
La legge regionale in esame è censurabile per i seguenti motivi: Gli artt. 13 e 14 dispongono l’utilizzo di quota parte del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2012 a copertura di stanziamenti di spese non vincolate, malgrado non sia stata ancora certificata l’effettiva disponibilità dello stesso con l’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2012. In particolare, tra le spese la cui copertura è assicurata tramite l’utilizzo dell’avanzo presunto, vi sono quelle relative alla riassegnazione dei residui passivi perenti in conto capitale e di parte corrente, iscritte rispettivamente nei capitoli 323500 (UPB15.02.003) e 321920 (UPB 15.01.002). La Corte Costituzionale, peraltro, da ultimo con la sentenza n. 70 del 2012, ha chiarito che il saldo finanziario presunto consiste in una stima provvisoria, priva di valore giuridico ai fini delle corrispondenti autorizzazioni di spesa. La medesima Corte Costituzionale, inoltre, ha sottolineato che “nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell’esercizio precedente”. Per tale motivo, la norma in esame si pone in contrasto col principio di equilibrio del bilancio contenuto nell’art. 81, quarto comma, nonché con l’art. 117, terzo comma della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica. Dalla legge regionale in parola, inoltre, appare non congrua la gestione dei residui perenti il cui ammontare, al 31/12/2011, per il solo Titolo I della spesa, è pari a circa 21 milioni di euro, diversamente da quanto riportato nel bilancio di previsione per il 2013 ove sono complessivamente stanziate nei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti, risorse per euro 9.000.000,00. Al riguardo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 2012 ha sottolineato che l’entità di tale stanziamento “non appare improntata a criteri dì prudenzialità, in quanto, così come anche sostenuto dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie (delibera n. 14/AUT/2006), per apprestare una sufficiente garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte, la dotazione del fondo residui perenti dovrebbe avere una consistenza tale da assicurare un margine di copertura pari al 70% degli stessi. Per le suesposte considerazioni, la norma in esame si pone in contrasto col principio di equilibrio del bilancio contenuto nell’art. 81, quarto comma Cost., Per le motivazioni esposte si ritiene che il provvedimento debba essere impugnato dinanzi la Corte Costituzionale, ai sensi dell’ art. 127 Cost.