L’AQUILA – Per tutto il periodo compreso tra il 17 novembre 2013 al 13 aprile 2014 compresi, i veicoli , autocarri, mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano nonché mezzi destinati alla raccolta di rifiuti e macerie circolanti nei centri abitati del territorio comunale devono essere muniti, o avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli (catene o altro mezzo omologato), o montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal Sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente.
Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto, in concomitanza con il verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.
Si ordina inoltre, che in caso di precipitazioni atmosferiche di carattere nevoso e per la loro intera durata fino al ripristino della percorribilità in condizioni di sicurezza, ai sensi dell’art.6 comma 4° lettera a) del C.d.S. è fatto assoluto divieto di circolazione sulle strade urbane ad autocarri aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 35q.li con la sola eccezione di mezzi di pubblica utilità in situazione di emergenza e con attivazione dei dispositivi di cui all’art.177 del C.d.S. (sirena e lampeggiante accesi).
Detti autocarri in caso di precipitazioni atmosferiche di carattere nevoso, dovranno obbligatoriamente accostare su aree di sosta in modo da non arrecare pregiudizio alla circolazione e all’intervento dei mezzi adibiti allo sgombero neve.
La violazione della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 14, CdS.
Gli organi di Polizia Stradale, con i poteri conferiti dall’art.43 del C.d.S., possono ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.
L’Ufficio segnaletica è incaricato dell’installazione della segnaletica verticale di cui all’art. 122, comma 8, Reg. Esec. C.d.S. Lungo le viabilità di accesso ai centri abitati.
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza tutti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 C.d.S.
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L’Aquila.
Avverso il presente provvedimento è, altresì, ammesso il ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37 CdS.