L’AQUILA – E’ il 31 dicembre 2013 il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte pagate in eccedenza rispetto alla misura agevolata da parte dei contribuenti, residenti nel c.d. cratere sismico alla data del 6 aprile 2009, che non hanno usufruito della sospensione dei tributi.
Diversamente da quanto riportato da alcuni articoli di stampa che indicavano come scadenza il prossimo 11 novembre, si fa presente che l’art. 33, c. 28 della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), che ha introdotto il beneficio della riduzione al 40% dei tributi, è entrato in vigore il 1° gennaio 2012 e quindi il termine di decadenza per la presentazione della domanda di restituzione (art. 21 D.Lgs 546/92), corrisponde al 31 dicembre 2013.
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