L’AQUILA – “Si premette che l’ accesso, da parte della sig.ra Tiziana Ussorio, al contributo, di cui al D.L. 39/2009 ed all’ art. 5 dell’ OPCM 3892/2010, inteso all’ estinzione, mediante accollo alla Fintecna S.p.A., del mutuo contratto per l’ acquisto dell’ abitazione principale è avvenuto senza alcun intervento da parte del Comune.
Identiche operazioni di accollo risultano essere state condotte dalla Fintecna per decine di casi analoghi, in conformità alla citata normativa emergenziale. Presso il Comune, attraverso la cosiddetta filiera, la sig.ra Ussorio ha presentato istanza, ai sensi dell’ art. 1 seguenti dell’ OPCM 3790/2009 per l’ acquisto di un alloggio sostitutivo rispetto a quello, sito in via L. Sturzo 39 all’ interno di una palazzina crollata istantaneamente a causa del sisma del 6.4.2009 travolgendo numerosi dei residenti.
Tale istanza è stata istruita dalla cosidetta “filiera”, mediante perizia di stima del Consorzio CINEAS condotta, secondo la direttiva del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 14191/AG del 14.7.2010, in conformità ai valori pubblicati dall’ OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare), organismo dell’ Agenzia delle Entrate, con riferimento all’ ante-sisma; il Comune ha pertanto corrisposto alla sig.ra Ussorio esattamente l’importo stimato per circa 1700 euro al metro quadrato da Cineas riferito ad unità immobiliare sita al di
fuori del Centro Storico, importo sensibilmente inferiore rispetto alla valutazione in precedenza svolta dall’ UTE per conto di Fintecna S.p.A. ( pari a 2.700? a mq )
La sig.ra Ussorio ha quindi agito in giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (ricorso n. 673/2011), per lamentare l’esiguità della somma ricevuta. Il Comune, in conformità ad apposita deliberazione della Giunta Comunale, ha resistito alla domanda in maniera articolata e ferma, come comprovano gli stralci degli atti difensivi pubblicati.
Il TAR, con sentenza n. 695/2012, ha ritenuto la propria incompetenza trattandosi di questione spettante al Tribunale Ordinario; la sig.ra Ussorio ha quindi avviato presso il Tribunale Civile dell’ Aquila un nuovo giudizio (RGAC 259/2013), tuttora pendente, nel quale il Comune si è costituito a difesa del corretto operare degli uffici propri e dello Stato, negando seccamente la spettanza di qualsiasi ulteriore
contributo o indennizzo.
In nessun modo il riferito rapporto di affinità con il Sindaco On. Cialente ha determinato favoritismi o riguardi per la sig.ra Ussorio, nè in sede amministrativa, per quanto risulta dall’ obiettivo esame
dei fatti, nè, tantomeno, in sede giudiziaria.”
Avv. Domenico de Nardis