L’AQUILA – Stamani, i finanzieri del Comando Provinciale di L’Aquila hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, della somma di 2.000 euro, finora versata all’amministratore di condominio, aquilano di anni 50, emesso il primo settembre dal gip presso il Tribunale di L’Aquila Giuseppe Romano Gargarella. I soggetti indagati, allo stato attuale, sono tre e l’imputazione loro ascritta e’ “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio” (artt. 319 e 321 c.p.).
Con il citato decreto – spiega la finanza in una nota – si e’ proceduto al sequestro preventivo, a titolo di “corruzione”, come dichiarato in atti da un imprenditore. L’ordinanza rappresenta l’epilogo di lunghe e articolate indagini di polizia giudiziaria, delegate al Nucleo di Polizia Tributaria L’Aquila dalla Procura della Repubblica sin dal 2012, inerenti l’aggiudicazione di lavori di ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto. Centrale – prosegue la nota – e’ apparsa la figura dell’imprenditore siciliano, originario della provincia di Siracusa (giunto a L’Aquila dopo il sisma del 6 aprile 2009), amministratore di fatto di una ditta individuale con sede legale a San Demetrio Ne’ Vestini (L’Aquila).
Attraverso attivita’ dinamiche e tecniche e l’acquisizione di voluminosa documentazione e’ stato possibile ricostruire gli interessi dell’imprenditore anche nell’ambito della ricostruzione privata, tanto da avere rapporti diretti con l’amministratore del condominio, con sede in una frazione di L’Aquila. Da numerose conversazioni ambientali e telefoniche intercettate e’ emersa chiaramente l’esistenza di un accordo illecito di natura economica a favore dell’amministratore, avente come finalita’ l’aggiudicazione dei lavori di quel condominio e l’interesse ad ottenere anche l’aggiudicazione di altre commesse, grazie all’aiuto del predetto amministratore.
In particolare, il siciliano aveva raggiunto l’accordo con l’amministratore di corrispondere un compenso in denaro in suo favore, quantificato nella percentuale del 2% sull’importo complessivo dei lavori, quale “contropartita” per l’assegnazione diretta. Nella vicenda assume un importante valore la funzione esercitata dal predetto amministratore del condominio: soggetto deputato a valutare preventivi, gestire e rendicontare il contributo pubblico per la ricostruzione.
Deve ricordarsi – dice la finanza – che la normativa vigente, in virtu’ della complessita’ e delicatezza della funzione assegnata, ha previsto per gli amministratori di condominio uno specifico compenso, rientrante tra le spese ammissibili a contributo pubblico. Tale compenso, quantificato in termini percentuali sulla somma ammessa a contributo, deve essere documentato attraverso l’emissione di regolare fattura o ricevuta da parte dello stesso amministratore nei confronti del condominio, per poi essere pagata a mezzo bonifico bancario addebitato sul conto corrente “vincolato”.
Pertanto, tale accordo era estraneo al quantum dovuto all’amministratore, ma aveva il sapore di un accordo illecito finalizzato all’ottenimento di affidamento di lavori per la ricostruzione privata. La novita’ dell’indagine e’ di natura giurisprudenziale; infatti attraverso l’esame dei poteri e doveri dell’amministratore di condominio nell’ambito della ricostruzione della citta’ di L’Aquila si e’ potuto attribuire (tesi condivisa dal Giudice per le indagini preliminari) la figura di incaricato di pubblico servizio all’amministratore, che gestisce soldi pubblici (erogazioni pubbliche) per la ricostruzione di condomini privati.
Infatti, l’attivita’ posta in essere dagli amministratori riveste una rilevanza pubblica in concreto, in quanto: disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi nonche’ rispondente ad un pubblico interesse; assoggettata a poteri di controllo e di vigilanza da parte dell’amministrazione pubblica che ha erogato i fondi; riguardante risorse che conservano la loro natura pubblica perche’ sottoposte ad un vincolo di destinazione (per finalita’ pubblica) ed all’obbligo di rendicontazione.
Tale interpretazione trova avallo nella sentenza del Consiglio di Stato nr. 4923 del 2013 nella quale si enuncia un principio di diritto fondamentale: la ricostruzione del patrimonio immobiliare danneggiato dell’evento sismico del 2009 non corrisponde solo agli interessi dei singoli proprietari privati (consistenti nel ristoro del danno patrimoniale subito) ma persegue finalita’ di pubblico interesse, posto che la ricostruzione del tessuto economico-sociale-urbanistico della citta’ corrisponde ad un interesse proprio della collettivita’.
Invero, secondo la normativa vigente – conclude la Finanza – la scelta dell’impresa dovrebbe essere fatta nel rispetto dei principi d’imparzialita’, buona amministrazione ed economicita’, stabiliti dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, valutando attentamente i requisiti e le capacita’ delle singole imprese nell’esecuzione dei lavori da appaltare.