L’AQUILA – Non è ancora il divorzio breve, ma è sicuramente più facile, Per la prima volta si potrà concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio di fronte al sindaco, pagando l’importo di 16 euro, “in analogia all’imposta di bollo prevista e applicata per le pubblicazioni del matrimonio”.
All’Aquila la nuova frontiera, che naturalmente è per coniugi d’accordo, permetterà praticamente senza costi e con tempi brevi la soluzione di problemi coniugali.
Su proposta dell’assessore Lelio De Santis, la Giunta comunale ha deliberato “l’istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di divorzio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi dinanzi all’Ufficiale dello stato civile”.
Si tratta di un’importante novità, istituita dal decreto legge numero 132 del 12 settembre 2014, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni nella legge n.162 del 10 novembre scorso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 261 del 10 novembre 2014.
Nel Comune capoluogo di Regione, già da lunedì sarà possibile esercitare questo diritto.
“È rivoluzionario – ha spiegato De Santis – conoscendo i tempi della giustizia alla luce delle migliaia di pratiche ferme nei tribunali, soprattutto nel nostro territorio gravato da problemi sociali ed economici, permetterà di risolvere con una piccola spesa situazioni sulle quali c’è un accordo consensuale”.
“In particolare, l’articolo 12 del decreto legge prevede ulteriori competenze a carico degli uffici dello stato civile – ha aggiunto – affinché i coniugi possano concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale (ex art.3, primo comma, numero 2, lettera b, legge numero 898 del 1° dicembre 1970), un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, scegliendose farsi o meno assistere da un avvocato”.
Ai cittadini che decideranno di usufruire di questo diritto, comunque, non viene precluso di procedere per le vie tradizionali.