L’AQUILA – Al fine di evitare “interpretazioni fantasiose” frutto di una superficiale e grossolana lettura dell’avviso pubblico sulle agenzie di stampa, la Struttura Stampa ribadisce, in una nota, che i requisiti indicati nell’avviso stesso si applicano naturalmente a tutte le testate giornalistiche che presenteranno domanda.
Nell’avviso, infatti, si legge chiaramente che i requisiti per accedere alla graduatoria regionale sono richiesti per le testate giornalistiche a stampa, radiotelevisive e on line. Di seguito si riporta integralmente il punto 7 dell’avviso dal quale si evince chiaramente quanto sopra affermato: “7. sono titolate ad ottenere tali servizi le testate giornalistiche, a stampa, radiotelevisive e on line, (ad esclusione di quelle individuate al precedente punto 6.) che alla data di scadenza del presente bando siano conformi ai seguenti requisiti: a) registrazione, presso il Tribunale competente per territorio, al Registro della stampa a partire dal 1 gennaio 2009 ai sensi della legge 47/48; b) oltre a quella del Direttore responsabile, si avvalgano della prestazione di almeno 2 (due) collaboratori iscritti all’Ordine nazionale dei giornalisti con contratto co.co.co, co.co.pro. o superiori; c) che al momento della scadenza del bando i collaboratori di cui sopra dovranno risultare titolari di posizione previdenziale accesa presso la Gestione principale dell’Inpgi o Gestione separata dell’Inpgi.
Tali dati dovranno essere certificati dall’Istituto previdenziale Inpgi entro 90 giorni dalla data di scadenza del presente bando, su istanza delle testate giornalistiche interessate; d) che i collaboratori di cui al punto 7.b percepiscano, alla scadenza del presente bando, un corrispettivo pari o superiore all’assegno sociale Inps 2011 o al minimo previsto ex art. 2 per almeno 8 (otto) collaborazioni mensili del Contratto nazionale di categoria giornalisti.
Tali contratti devono essere presentati come allegati alla domanda di partecipazione al bando o, in alternativa, puo’ essere presentata una riserva espressa con la quale il richiedente s’impegna a presentare tale documentazione entro 90 giorni, pena revoca, dalla presentazione della domanda; e) che i contratti di lavoro di cui al punto precedente abbiano una durata minima di un anno”.