L’AQUILA – L’assessore alle Politiche agricole, Mauro Febbo, ha diffidato il commissario del Parco nazionale della Maiella, Franco Iezzi,dall’applicazione della delibera commissariale n. 9 del 24.10.2011 con la quale si introduce “il divieto generalizzato nel territorio del parco alla raccolta del tartufo”. “La decisione – ha spiegato Febbo – appare non legittima sul piano del presupposto giuriridico in primo luogo perche’ la Regione Abruzzo ha prodotto la disciplina di dettaglio in materia con Legge Regionale del 16 febbraio 1988 n.22 alla quale devono attenersi tutti gli operatori del settore. In secondo luogo – prosegue l’Assessore – perche’ sulla questione della disciplina in materia di tartufi si e’ espressa la Corte costituzionale, per la quale la materia della raccolta dei rifiuti deve essere inerente la valorizzazione dei beni ambientali di competenza concorrente tra Stato e Regione”. “Infatti – aggiunge Febbo – sempre in relazione alla citata sentenza, la Corte ha ritenuto la libera raccolta nei parchi un ampliamento dei limiti fissati dal principio che la raccolta dei tartufi e’ libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Pertanto – conclude Febbo – alla luce delle considerazioni avanzate, si invita il Parco Nazionale dalla Maiella a rivedere la propria decisione e ad applicare la disciplina della raccolta dei tartufi secondo le citate normative, nelle quali non e’ assolutamente rinvenibile la disposizione di divieto generalizzato alla raccolta dei tartufi nei parchi e nelle aree protette, in analogia a quanto previsto dall’articolo 8 della legge regionale n. 38 del 21.6.1996 “Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa”, dove, al secondo comma lettera e), vieta “il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee , nonche’ l’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attivita’ agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti”.

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Registrazione Tribunale dell’Aquila n.560 del 24/11/2006 – PI 01717150666

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