L’AQUILA- L’articolo che pubblichiamo di seguito riguarda le disposizioni previste dal decreto per la Zona Franca Urbana dell’Aquila. Il dottor Giammarco Berardi, esperto commercialista, spiega chi ne ha diritto e chi no, che cosa devono fare le imprese per accedere al finanziamento, a quanto ammonta chi ne ha diritto. Sono regole che le singole aziende dovranno osservare non appena saranno resi noti i termini e lo schema della domanda, cosa che avverrà tra due mesi. E’ in sostanza un vademecum per gli imprenditori con tutte le indicazioni a loro utili. Ma vediamo che cosa scrive il dottor Berardi
ZFU – LA ZONA FRANCA URBANA DELL’AQUILA
A seguito della pubblicazione in data 01 settembre 2012 sulla gazzetta ufficiale n. 204 del decreto del Ministero dello sviluppo economico ed in attesa di conoscere i termini e lo schema di domanda (istanza) che verranno fissati con decreto del medesimo Ministero emanato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ho ritenuto opportuno pubblicare il seguente articolo allo scopo di rendere comprensibile a tutti i cittadini il contenuto del decreto e per fornire a tutti gli imprenditori le basi che permettano un’autovalutazione della situazione della propria azienda al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti e la convenienza alla presentazione della domanda di partecipazione.
Il fondo stanziato per la ZFU dell’Aquila è pari a circa 90 milioni di euro ed il presente decreto stabilisce le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni riguardanti le piccole e micro imprese situate nella zona franca urbana dell’Aquila, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014.
DEFINIZIONI IMPORTANTI PER UNA CORRETTA LETTURA DELLA ZFU
PICCOLE E MEDIE IMPRESE:
per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive il decreto del ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 suddivide l’insieme delle PMI nelle seguenti sottocategorie:
Si definisce MEDIA IMPRESA quella che ha contemporaneamente i due requisiti di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) ha meno di 250 occupati,
b) ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Si definisce PICCOLA IMPRESA quella che ha contemporaneamente i due requisiti di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) ha meno di 50 occupati,
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Si definisce MICRO IMPRESA l’impresa che ha contemporaneamente i due requisiti di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) ha meno di 10 occupati,
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
DELIMITAZIONE DELLA ZONA FRANCA URBANA:
Per individuare e circoscrivere la Zona franca urbana Il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) si è basato sull’esame combinato dell’intensità del sisma, della consistenza pregressa del tessuto imprenditoriale e dell’ampiezza demografica dei comuni interessati. Ha elaborato un Indice composito comunale (ICC) dato dalla media semplice dei tre fattori sopra indicati, che esprime sinteticamente l’effetto multidimensionale del terremoto sul territorio per tutti i comuni del cratere sismico.
In base all’indice ICC, con delibera n. 39 del 13 maggio 2010 il CIPE ha individuato e perimetrato la zona franca urbana corrispondente all’intero perimetro territoriale del comune de L’Aquila (definito dai confini esterni delle sezioni di censimento ISTAT per il comune de L’Aquila con numerazione da 1 a 853) ed assegnato le relative risorse.
DE MINIMIS:
Per semplificare la normativa relativa alla regolamentazione degli aiuti di stato, la Commissione europea ha sancito con regolamento (CE) n. 69/2001 la regola denominata “de minimis” (ossia regola del “valore minimo”). Tale norma stabilisce che, al di sotto di una determinata soglia quantitativa, gli aiuti possano essere erogati alle imprese senza che l’ente erogatore notifichi lo strumento alla Commissione Europea (notifica altrimenti obbligatoria).
Per l’ente emanatore applicare il “de minimis” significa non doversi fare carico delle lunghe procedure di notifica, acquisendo maggior efficienza ed efficacia normativa e gestionale.
L’importo massimo erogabile in regime di “de minimis” è attualmente pari a 200.000 Euro.
La soglia dei 200.000 euro deve essere calcolata obbligatoriamente in un periodo di tre esercizi finanziari. Cioè alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti
LA ZONA FRANCA URBANA DELL’AQUILA
BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI RIGUARDANTI LA ZONA FRANCA URBANA DELL’AQUILA:
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, le imprese di piccola e micro dimensione, già costituite alla data di presentazione dell’istanza purché la data di costituzione dell’impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014, e regolarmente iscritte al Registro delle imprese; che abbiano un ufficio o locale destinato all’attività anche amministrativa, all’interno della ZFU.
Nell’ambito della dotazione finanziaria totale del Fondo, sono destinate a riserve quote pari al:
a) 20 percento delle risorse disponibili e’ riservata in favore dei soggetti, aventi i requisiti che, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione si trovano nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione dell’impresa;
b) 10 percento delle risorse disponibili e’ riservata in favore dei soggetti che svolgono l’attività economica nel centro storico del Comune di L’Aquila.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI fino al limite massimo di 200.000,00 euro
esenzione dalle imposte sui redditi:
Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e’ esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza nei limiti delle seguenti percentuali:
a) 100 percento, per i primi cinque periodi di imposta;
b) 60 percento, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
c) 40 percento, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
d) 20 percento, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
Il limite di 100.000,00 euro e’ maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente residente all’interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU che svolge attività di lavoro dipendente solo all’interno della ZFU assunto con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, dall’impresa beneficiaria.
esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive:
E’ esentato il valore della produzione netta per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza
esenzione dall’imposta municipale propria
sono esentati dall’imposta municipale propria per l’anno 2012 gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica situati nella ZFU
esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente
Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30 percento degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, e’ riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1 dicembre 2009, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:
a) 100 percento, per i primi cinque periodi di imposta;
b) 60 percento, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
c) 40 percento, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
d) 20 percento, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
MODALITA’ DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
Per fruire dei benefici, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero dello sviluppo economico un’apposita istanza, nei termini previsti con decreto del medesimo Ministero emanato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
L’istanza e’ formulata secondo lo schema approvato dal Ministero dello sviluppo economico sentito il Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Nell’istanza i soggetti richiedenti indicano l’importo delle agevolazioni complessivamente richiesto.
Nella medesima istanza è, altresì, dichiarato l’ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti, nonché l’importo di eventuali altre agevolazioni ottenute, non a titolo di de minimis, dall’impresa cumulabili con i benefici di cui al presente decreto.
Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle istanze determina, tenendo conto delle quote del Fondo destinate alle riserve l’importo massimo dell’agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario. Tali importi sono resi noti con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito Internet del medesimo Ministero.
Il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario compreso il relativo codice fiscale, nonché l’importo dell’agevolazione concessa.
MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.
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Giammarco Berardi
Dottore Commercialista
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