L’AQUILA – A seguito dell’approvazione in Consiglio comunale, della questione pregiudiziale presentata dal consigliere Giustino Masciocco, che riteneva l’aula non competente a contestare ad un consigliere la causa di incompatibilita’, il Prefetto dell’Aquila, Francesco Alecci, ha provveduto, con una nota, a spiegare le ragioni per cui il Consiglio dovra’ di nuovo riunirsi con la massima urgenza per deliberare in ordine alla causa di incompatibilita’. 

LA NOTA DEL PREFETTO

“”La norma utilizzabile nel caso specifico – recita la nota del Prefetto – è l’articolo 69  del Tuel (testo unico degli Enti Locali), che si occupa di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, anche dei consiglieri comunali. L’articolo infatti, – si legge ancora nella nota – attribuisce all’Assise Civica un vero e proprio potere-dovere, in caso di sopravvivenza di una condizione di incompatibilità a carico di un consigliere, di contestare a quest’ultimo tale situazione. Pertanto, il Consiglio comunale dichiarandosi incompetente a provvedere, non ha rispettato il  precetto dell’articolo 69 e ha posto il consigliere interessato nelle condizioni di non formulare osservazioni a sostegno della eventuale tesi della insussistenza della sopravvenuta condizione di incompatibilità”.

BENEDETTI: “VI AVEVO AVVERTITI” 

 “Avevo già dichiarato, in sede di Consiglio, – ha commentato Benedetti – la mia ferma opposizione alla pregiudiziale presentata da Masciocco. La nota del Prefetto non è che una conferma della errata interpretazione del consigliere. Sono rammaricato per aver perso 15 giorni  preziosi per la discussione di tale delibera. Ad ogni modo, – ha concluso il Presidente del Consiglio – la delibera sarà riproposta al prossimo Consiglio comunale, così come indicatoci dal Prefetto”.
 

LA REPLICA DI MASCIOCCO

In merito alla pregiudiziale da me posta nella seduta del Consiglio Comunale del 29 novembre u.s., con riferimento alle incompatibilità di cui al D.L. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012 (Legge Barca), con apposita nota il Sig. Prefetto dell’Aquila ha evidenziato che “… nel silenzio del legislatore, il denunciato vuoto legislativo può essere colmato solo tramite un’interpretazione di tipo analogico, attraverso l’utilizzo della normativa positiva contenuta nel cosiddetto “TUEL” …”  ed inoltre che “… l’art. 69 citato, attribuisce all’Assise Civica un vero e proprio potere – dovere, in caso di sopravvenienza di una condizione di incompatibilità a carico di un Consigliere, di contestare a quest’ultimo tale situazione …”.

Nel caso in specie, la presunta incompatibilità del consigliere Piero Di Piero è stata resa nota da una diffida presentata al Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila da Alessandro Piccinini, primo dei candidati non eletti in seno allo stesso Consiglio Comunale. Nulla invece era stato predisposto dalla Presidenza del Consiglio Comunale in ordine all’accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità di altri Consiglieri Comunali, così come previsto dalla citata Legge Barca.

È necessario evidenziare al riguardo che all’esito delle elezioni amministrative e precisamente al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, ciascun consigliere è obbligato a dichiarare ai sensi di legge di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità né di incompatibilità previste dal TUEL. Tali dichiarazioni sono alla base del provvedimento adottato dal Consiglio Comunale, che vota a SCRUTINIO PALESE la presenza delle condizioni previste per la convalida degli eletti.

Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri, alcuni  consiglieri hanno depositato una autodichiarazione in cui viene evidenziata la non sussistenza, nei loro riguardi, di alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla menzionata Legge Barca. Per tale motivazione, auspico che anche il Presidente del Consiglio Comunale sottoscriva tale dichiarazione per trasparenza nei confronti dei cittadini.

A mio parere, la nota del Sig. Prefetto fa chiarezza sulle procedure da adottare ed evidenzia  l’esigenza di una “… previa contestazione del fatto, ad opera dell’Organo deputato, vale a dire del Consiglio Comunale..”, diversamente da quanto previsto dalla proposta di delibera del 29 novembre scorso, che riconosceva invece al Consiglio Comunale la discrezionalità di contestare o meno il fatto, con l’aggravante della previsione del voto a SCRUTINIO SEGRETO .

Esprimendosi positivamente sulla mia pregiudiziale, l’Assise Civica ha voluto sottolineare la esigenza di assicurare la massima trasparenza sulle posizioni riguardanti situazioni di incompatibilità, con ciò vanificando il tentativo di salvare “Il Consigliere Ryan”. Giustino Masciocco               


Condivisione.

Registrazione Tribunale dell’Aquila n.560 del 24/11/2006 – PI 01717150666

  • Registrazione Tribunale dell’Aquila n.560 del 24/11/2006 – PI 01717150666
  • Direttore responsabile: Christian De Rosa
  • Editore: Studio Digitale di Cristina Di Stefano
  • Posta elettronica:
  • Indirizzo: Viale Nizza, 10