L’AQUILA– Il Direr, il sindacato di quadri e direttivi delle Regioni, ha diffidato – con una nota inviata al presidente Nazario Pagano – l’amministrazione regionale a sospendere l’avviso di selezione pubblica per la copertura di un posto di “Dirigente della Struttura Speciale di Supporto Stampa e Comunicazione” del Consiglio regionale con riserva di ogni ulteriore iniziativa anche in sede legale a tutela della categoria. Il sindacato – si legge in una nota del segretario regionale – ritiene che l’avviso di selezione presenti alcuni vizi che potrebbero inficiare il buon andamento delle procedure concorsuali e per questo ne chiede l’immediata sospensione.
Nello specifico il Direr segnala che l’art. 2 del bando pare contrastare con l’art.19 della L.R. 77/99 laddove sono previste due distinte procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza alle quali possono partecipare rispettivamente da una parte i dipendenti di pubbliche amministrazioni, dall’altra i soggetti semplicemente laureati o dipendenti di strutture private che abbiamo svolto funzioni dirigenziali.
Orbene – osserva il Direr – la selezione unifica indistintamente le due procedure in un unico concorso cui possono congiuntamente partecipare dipendenti pubblici e privati. Sempre l’art. 2 del bando equipara le funzioni dirigenziali a quelle svolte dal Capo Servizio nell’ambito del CCNL dei Giornalisti. A giudizio del sindacato il dirigente di Struttura Speciale e’ una figura apicale e come tale non puo’ essere riconducibile al semplice Capo Sevizio che sopra di se’, secondo il contratto dei Giornalisti, ha ben tre qualifiche: vice caporedattore, capo redattore, direttore responsabile. Ultimo motivo di illegittimita’ del bando – semprte secondo il sindacato – e’ la mancata conclusione del procedimento di mobilita’ di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.
Detto articolo prevede espressamente che le Amministrazioni possono procedere all’avvio della procedura concorsuale solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale in mobilita’. Si tratta pertanto di una condizione di procedibilita’ necessaria che deve realizzarsi prima dell’avvio della procedura selettiva. Il Consiglio regionale ha, invece, avviato la selezione senza che sia stato completato l’iter di mobilita’ previsto dall’art. 34 bis; tanto che ne da’ espressa menzione nell’art. 12 del bando dove riconduce l’espletamento della mobilita’ ad una semplice riserva collegata alla possibilita’ di non procedere alla copertura del posto